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6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti
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3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la
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Del numero legale e delle deliberazioni
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3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla
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2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora
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1. Per verificare se l'assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
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1. Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
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membri della giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a
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la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio
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1. Ciascun gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale
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5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano
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commissione per verificare se la sua richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.
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computati come presenti per fissare il numero legale.
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eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
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membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.
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gli iscritti del gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.
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nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma precedente.
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4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'assemblea o la commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia
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ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di
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appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle commissioni.
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suo presidente, o non fosse possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la giunta.
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2. Se l'assemblea o la commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest' ultimo caso
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indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio